Alfredo Ricci, primo cittadino di Venafro, per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha emanato un’ordinanza con misure ancora più stringenti che interesseranno le attività commerciali. Anche chi porta il cane fuori dovrà farlo entri pochi metri dalla sua abitazione.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
– in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
– in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia COVID-19;
– con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
– con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
– il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell’8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
– con D.P.C.M. in data 08/03/2020, con D.P.C.M. del 9/3/2020 e D.P.C.M. dell’11/3/2020, nonché con ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con limitazione a ogni forma di assembramento e di movimenti se non per motivi strettamente necessari;
VISTO
l’art. 1, co. 1, n. 1), 2) e 3), e relativi allegati 1 e 2, del D.P.C.M. dell’11/3/2020;
RICHIAMATA
la propria ordinanza n. 17 del 20/3/2020 e le motivazioni ivi esplicitate, che
si intendono nella presente integralmente trascritte e confermate;
CONSIDERATO
che per mero errore nell’ambito delle attività soggette a limitazioni orarie si sono inserite anche le seguenti:
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
RITENUTO
che, invece, le predette attività non debbano, allo stato, essere limitate, ferme le misure organizzative che i titolari ritengano di disporre;
RITENUTO
pertanto, che l’ordinanza n. 17 del 20/3/2020 vada conseguentemente modificata;
VISTI
gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.;
O R D I N A
a modifica dell’ordinanza n. 17 del 20/3/2020, non rientrano nelle limitazioni di cui alla predetta ordinanza le seguenti attività, di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11/3/2020: Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
DISPONE
che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.
AVVERTE
che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00, salvo le più gravi conseguente punite ai sensi dell’art. 452 del Codice Penale.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità. Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all’ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai
sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.