Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nello specifico, sono state previste delle linee guida per le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell’intero territorio regionale.

ORDINANZA

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Articolo 2

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 18 maggio 2020 ed ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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