In merito alle notizie diffuse dagli organi di informazione sulla presunta errata applicazione ai fini tari della tariffa variabile anche sui locali accessori delle abitazioni (cantine, soffitte, depositi, garage), si informa che questo comune ha, fin dalla data di istituzione della tares (01.01.2013) e successivamente della tari (01.01.2014), correttamente applicato la tariffa variabile alle sole abitazioni, tassando invece gli accessori sulla base dell’applicazione della sola tariffa fissa.
Ne consegue che l’applicazione della tassa, negli anni dal 2013 ad oggi, risulta corretta e conforme alla norma. Con riferimento, poi, alle recenti sentenze di cassazione che dispongono la rimborsabilità dell’imposta sul valore aggiunto richiesta dai comuni su tarsu, tares e tari, si comunica che il Comune di Campobasso non ha mai applicato l’iva sulla tassa rifiuti, con conseguente impossibilità per il contribuente di chiederne il rimborso.