Il chiarimento in un parere del Mit. Il servizio giuridico del ministero ricorda anche che solo sotto i 5mila euro (per singolo appalto) è possibile evitare la rotazione, ma senza frazionamenti artificiosi degli importi
L’ufficio di supporto legale del Mit è stato interessato su questioni relativi alla corretta interpretazione del criterio di rotazione negli affidamenti e, in particolare, sulla nuova disposizione ora declinata nell’articolo 49 del nuovo Codice dei contratti.
Interessanti riscontri vengono forniti, in particolare, con il parere n.2084 e n.2145. Si tratta di indicazioni utili, condivisibili, per l’attività istruttoria del Rup.
Limiti alla deroga alla rotazione
Con il primo dei citati, l’ufficio analizza il quesito sulla possibilità di derogare alla norma sull’alternanza (ora per il solo pregresso affidatario) con specifiche previsioni inserite nel regolamento interno. In particolare la stazione appaltante richiede se – stante l’oggettiva «difficoltà, (…), al dover motivare l’esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell’effettiva assenza di alternative» -, sia possibile innestare nel regolamento una specifica disciplina. In particolare se possa ritenersi corretta una disposizione interna diretta ad affermare l’assenza di alternative dimostrata «qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (Oe) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione della Sa) a prescindere dalla procedura» .
Nel caso, prosegue il quesito, di partecipazione di un numero di ditte inferiori a quello prefissato, il Rup potrebbe procedere, a causa «della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato», con l’invito anche del pregresso affidatario. Quest’ultimo verrebbe estromesso «a prescindere che, lo stesso, abbia svolto o meno un’accurata esecuzione del precedente contratto», solamente in caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a quello prefissato nell’avviso pubblico.
Nel riscontro, l’ufficio di supporto esclude questa possibilità, ritenendo una eventuale disciplina della rotazione espressa in questo modo non condivisibile. Si rammenta infatti, come emerge nella relazione tecnica che accompagna il codice, che i motivi che legittimano la deroga, corretta esecuzione e assenza di alternative (comma 4 art. 49), sono «concorrenti e non alternativi tra loro». Da ciò deriva, conclude il parere, «che un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto».
Importi inferiori ai 5mila euro
Con il più recente parere n.2145, il servizio di consulenza ricorda che la possibilità di non applicare la rotazione – anche senza motivazione -, è prevista solo per acquisizioni di importo inferiore ai 5 mila euro e che tale previsione si riferisce ad ogni specifico acquisto. <>, si rammenta che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, «Tuttavia» si rammenta che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000 euro «vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14». Quest’ultimo comma richiamato, in particolare, dispone che «un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». Il Ruo, pertanto, deve istruire il procedimento amministrativo, relativo alla fase pubblicistica, evitando «possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico».
Lo stesso Mit, infine, suggerisce di dotarsi di specifica disciplina interna «che consenta l’affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici». Ovviamente l’affidamento senza applicazione della rotazione, per importi inferiori ai 5mila euro si applica, conclude l’ufficio di supporto, anche ai lavori.
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