Come noto ormai alla collettività tutta, nell’ambito degli investimenti del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-, l’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” prevede la linea di investimento “Linea A” dedicata a 21 progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, una linea di investimento che assume un grandissimo rilievo per il rilancio di  realtà, quali quella molisana, in estrema difficoltà socio-economica anche a causa della dura crisi determinata dalla pandemia di covid-19.

Veniva così emanato dalla Regione Molise l’Avviso pubblico “finalizzato alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuato dalla Regione, d’intesa con i Comuni” che apriva la possibilità per i comuni molisani di partecipare mediante manifestazione di interesse al bando di cui ad oggetto.

Alla predetta procedura partecipavano 32 comuni Molisani mediante manifestazione d’interesse e la Commissione nominata e deputata alla valutazione dei progetti presentati assegnava il punteggio più alto proprio al Comune di Pietrabbondante che, pertanto, veniva individuato quale comune destinatario dei fondi di cui alla linea di investimento.

Il Comune di Castel del Giudice, con l’evidente fine di non farsi sfuggire l’ambito finanziamento, impugnava presso il TAR Molise la determinazione della Regione Molise n.35 del 4.3.2022, con la quale erano stati approvati gli esiti della procedura di finanziamento e che, come detto, aveva visto vincitore proprio il Comune di Pietrabbondante. Le contestazioni mosse dal Comune ricorrente erano per lo più attinenti a presunti vizi inficianti l’ammissibilità della manifestazione di interesse del comune vincitore.

Il Tar Molise, in una prima fase cautelare, accoglieva, con ordinanza, l’istanza cautelare promossa dal comune ricorrente. Il Comune di Pietrabbondante, suo malgrado, si vedeva costretto a presentare ricorso incidentale al fine di contestare, parimenti, la sussistenza di vizi in capo alla domanda di partecipazione del Comune di Castel del Giudice.

All’esito di tale controproducente scontro in sede giudiziaria, interveniva così la dirimente sentenza n.263/2022 del 20.7.2022, con la quale il TAR Molise, definitivamente pronunciandosi nel merito della questione, ha integralmente rigettato il ricorso principale proposto da Castel del Giudice, confermando la legittimità del finanziamento in capo a Pietrabbondante.

Il Giudice Amministrativo ha in sostanza evidenziato l’infondatezza in ogni punto del ricorso del Comune di Castel del Giudice, accertando così la piena sussistenza per Pietrabbondante di tutti i requisiti atti ad ottenere il finanziamento di cui trattasi, accogliendo, di fatto, integralmente le tesi difensive elaborate dagli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Marco Scarano, difensori del Comune di Pietrabbondante.

Grazie alla suddetta sentenza, i fondi saranno così destinati al Comune di Pietrabbondante nella massima esaltazione di un progetto di investimento di elevato profilo e che ha ricevuto apprezzamenti anche a livello ministeriale e, soprattutto, nel pieno interesse di tutta la collettività molisana.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco del Comune di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo.

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