Covid.19 – ORDINANZA n. 59 del 14 aprile 2020

IL SINDACO Giacomo d’Apollonio

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il COVID-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

TENUTO CONTO che i suddetti DPCM vietano ogni forma di assembramento sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti ed impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché obbligano la popolazione a rimanere all’interno delle proprie case, uscendo muniti di autocertificazione, esclusivamente per motivi indifferibili e urgenti quali esigenze di lavoro, di salute e di approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità;

VISTO che, alla luce dello sviluppo della situazione epidemiologica in tutto il Paese, con DPCM del 1° aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile p.v. l’efficacia delle disposizioni contenute nei citati precedenti decreti presidenziali;

VISTO che il sottoscritto Sindaco, alla luce delle disposizioni governative e valutate le esigenze di contenere il diffondersi del virus, ha adottato diverse ordinanze volte ad evitare assembramenti e, comunque, a salvaguardare la salute pubblica e privata, il tutto sempre fino alla data del 13 aprile p.v.;

VISTA, in particolare, l’ordinanza n. 56 del 3/4/20, con la quale, alla luce delle disposizioni impartite dal Ministro della salute con circolare n. 11285 dell’1/4/20, è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, fino al 13 aprile 2020, con ciò facendo cessare gli effetti della precedente ordinanza n. 49 del 17/03/2020, con la quale erano stati modificati gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri medesimi;

VISTO ora il DPCM del 10 aprile 2020, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale, il tutto con decorrenza dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020;

VALUTATE attentamente le disposizioni contenute nelle citate ordinanze sindacali, alla luce delle rinnovate disposizioni presidenziali contenute nel DPCM ora citato;

RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 58 del 12/04/2020 che ha disposto la proroga fino al 3 maggio 2020 degli effetti di quelle ordinanze sindacali che non siano già assorbite dai divieti vigenti su tutto il territorio nazionale, in base alle citate disposizioni presidenziali;

RITENUTO di prorogare fino alla data del prossimo 3 maggio anche gli effetti della detta ordinanza n. 56 del 3/4/20, di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L’efficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza sindacale n. 56 del 03/04/2020, di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, è prorogata fino al 3 maggio 2020. Conseguentemente sono da ritersi cessate le disposizioni di cui all’Ordinanza sindacale n. 49/2020, così come prorogata con l’Ordinanza sindacale n. 58/2020.

Il Settore Tecnico è incaricato, ove necessario, di apporre nei luoghi interessati dalle suddette ordinanze adeguate segnalazioni, riportanti, ben visibile, il contenuto della presente ordinanza. La Polizia municipale è incaricata dell’attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19;

DISPONE

• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;
• l’invio del presente provvedimento, per la sua esecuzione ed i conseguenti adempimenti, alla Polizia municipale, Ufficio comando, al Settore tecnico ed al Capo ufficio stampa;
• l’invio del presente provvedimento, altresì, alla Prefettura di Isernia, alla Questura di Isernia ed alla Presidenza della Regione Molise.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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