L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero.

Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell’assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

I cittadini che a partire dal 1° gennaio 2017 possono richiedere la pensione sociale INPS per 13 mesi devono:

– avere compiuto 65 anni e 7 mesi. A partire dal 1° gennaio 2018 la pensione sociale sarà corrisposta a partire dai 66 anni e 7 mesi

– avere un reddito inferiore o pari a 5.824 euro l’anno, ovvero 11.649,82 euro se coniugati

– essere in possesso della cittadinanza italiana

– se cittadini comunitari essere iscritti al Comune di residenza

– se cittadini extracomunitari essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

L’assegno sociale non è reversibile. Questo significa che non può essere riscosso dai familiari in vita dell’avente diritto e non può essere erogato all’estero. Se l’avente diritto si allontana dall’Italia per più di 30 giorni l’erogazione della pensione viene sospesa dall’Inps. Se l’assenza si protrae per un anno, l’assegno viene revocato.

La richiesta della pensione sociale va inoltrata attraverso modulo presentabile a partire dal giorno successivo al compimento dei 65 anni e 7 mesi. Il modulo va trasmesso all’Inps per via telematica. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, ci si può rivolgere gratuitamente agli sportelli Caf o ai Patronati.

L’importo della pensione sociale viene riconosciuto in base al reddito, in misura intera o ridotta. Tale misura consiste in un assegno da 448,07 euro per 13 mesi per l’anno 2016. Questa cifra è il risultato della rivalutazione Istat annuale, frutto della perequazione automatica delle pensioni. Si tratta dell’adeguamento al costo vita, che cambia ogni anno in base al valore medio dell’indice Istat sui prezzi al consumo.

La pensione sociale viene assegnata all’avente diritto in misura intera quando il soggetto richiedente non sposato (single o vedovo) non ha alcun reddito. Se invece è coniugato il suo reddito familiare dev’essere al di sotto della soglia limite fissata per legge: l’ammontare annuo dell’assegno. Viene invece elargita in misura ridotta se il soggetto non coniugato ha reddito inferiore all’importo totale della pensione (5.824,91 euro all’anno) oppure il soggetto coniugato ha un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno (11.649,82 euro all’anno).

Per procedere con la presentazione della domanda pensione sociale INPS, oltre che compilare il modulo occorre allegare i seguenti documenti:

– Copia di un documento di identità

– Autocertificazione della residenza e dello stato di famiglia

– Dati anagrafici e codice fiscale del coniuge

– Copia provvedimento giudiziale di separazione o divorzio

– Situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e del coniuge relativi all’anno solare di riferimento: il Modello ISEE (necessario per verificare i limiti reddituali e per calcolare i redditi sulla base delle nuove soglie)

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