di Giovanni Minicozzi
Una dozzina di lavoratori (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) assunti presso Istituti Scolastici della Regione Molise come Assistenti Tecnici e collaboratori scolastici, si trovano in queste ore a vivere momenti di grande apprensione per motivazioni che non riescono proprio a comprendere. All’assillo della pandemia e, da pochi giorni, della guerra, si aggiunge lo spettro della possibile perdita del posto di lavoro che garantisce agli stessi ed alle loro famiglie, spesso monoreddito, il necessario per affrontare una vita dignitosa. Non senza contare che, facendo affidamento sui proventi economici del loro lavoro, essi hanno progettato i loro impegni futuri, contraendo, alcuni di loro, anche finanziamenti e mutui con istituti bancari.
Da anni i lavoratori prestano servizio con dedizione e profitto. Finora i relativi curricula sono stati sempre convalidati dalle Istituzioni, che hanno tratto vantaggio dalle loro prestazioni. La questione che si è improvvisamente aperta, come una voragine sotto i loro piedi, è quella della computabilità ai fini del punteggio lavorativo del servizio prestato in precedenza presso l’A.R.S.A.R.P., Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, avente personalità giuridica di diritto pubblico. In un primo tempo l’Ufficio Regionale Scolastico aveva sostenuto che il servizio svolto in precedenza presso l’ARSARP non fosse utilizzabile per il computo del punteggio di graduatoria in quanto dalle buste paga risultava che i pagamenti ai lavoratori avvenivano direttamente dall’Agenzia e non dalla Regione. In quel caso l’Ufficio ometteva di considerare che l’approvvigionamento delle somme dipendeva dall’appostazione nel bilancio della Regione Molise. Tanto è vero che nei contratti di assunzione si legge: “…il pagamento della retribuzione avverrà di norma entro il giorno 20 del mese successivo a quello della prestazione lavorativa, purché la Regione Molise abbia effettuato i relativi accreditamenti…”.
La predetta Agenzia utilizza indiscutibilmente somme stanziate proprio dalla Regione, è retta da un Direttore Generale nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore Regionale all’Agricoltura ed è sottoposta alla vigilanza della Corte dei Conti. Messa da parte una tale giustificazione, è venuta ora fuori la tesi che la Regione, e quindi la sua Agenzia, non costituirebbe Ente Pubblico, centrale o locale, e che pertanto il servizio prestato anni addietro presso l’A.R.S.A.R.P. non sia, per tale motivo, proficuamente valutabile in quanto estraneo al novero dei titoli utilizzabili ai fini del DM 50/2021.
Il fatto sorprende, considerato, in primo luogo, che l’Istituto Nazionale di Statistica, già con la legge 126/2009, aveva inserito espressamente nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche locali proprio le Agenzie ed Enti Regionali di Sviluppo Agricolo. La circostanza che l’ARSARP non compaia nell’elenco ISTAT successivamente ripetuto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 234 del 30.09.2021, non può incidere sulla qualificazione dell’Agenzia quale ente locale in quanto anche l’elencazione contenuta nell’ultima edizione prevede tra gli enti locali le Agenzie e gli Enti Regionali di Sviluppo Agricolo (pag. 76, I° paragrafo), categoria nella quale è certamente inglobata l’ARSARP.
L’omessa indicazione dell’Agenzia può essere dovuta a mera dimenticanza e comunque non esclude l’inquadramento dell’Agenzia stessa nella più ampia categoria, che la contiene, “delle Agenzie e degli Enti Regionali”. In altri termini, la circostanza che la predetta Agenzia non sia stata espressamente menzionata negli elenchi ISTAT del 2021 – dove è pero menzionata la categoria generale alla quale l’Agenzia appartiene – non può essere preclusiva in quanto il dato sostanziale non può certamente soccombere rispetto a quello meramente formale.
A giudizio dell’avvocato Arturo MESSERE e dell’avv. Prof. Antonio DE FEO, dell’Università di Bari, si può pacificamente qualificare l’ARSARP quale Ente Pubblico Locale della Regione Molise, con la conseguenziale legittimità della graduatoria stilata, dovendosi di certo computare ai fini della valutazione dei titoli in possesso dei lavoratori il servizio prestato alle dipendenze dell’ARSARP. Si tratta, in ogni caso, di diritti acquisiti e consolidati dai lavoratori, i quali non possono essere esposti ai venti mutevoli di questa o di quella interpretazione, dopo che la loro graduatoria nel corso degli anni puntualmente convalidata dalle stesse istituzioni che ora vorrebbero tornare sui loro passi.
E’ invero assurdo escludere la Regione, e quindi l’Agenzia, dal novero degli enti locali sulla base di criteri meramente formali che contraddicono il dato sostanziale per cui la Regione, che costituisce ripartizione dello Stato in base all’art. 114 della Costituzione insieme alle Province, ai Comuni ed alle Città Metropolitane, è da ritenersi Ente Pubblico Locale a tutti gli effetti. Diversamente opinando si arriverebbe al fuorviante risultato di considerare utilizzabile ai fini del computo del punteggio il servizio prestato da un lavoratore presso un minuscolo Comune e non quello prestato presso la Regione o, come in questo caso, l’Agenzia di profanazione regionale.
Si aggiunga poi che, così come riferiscono i lavoratori, nell’anno in corso la Direzione Regionale Scolastica ha, non senza disparità di trattamento, immesso in ruolo nuovo personale computando il punteggio di graduatoria includendovi il servizio prestato presso la Regione e le sue Agenzie.
Nella contraddittorietà ed opinabilità delle posizioni assunte dal datore di lavoro affonda l’equivoco nel quale si sviluppa il dramma vissuto dagli incolpevoli lavoratori, che dall’oggi al domani rischiano di essere mandati a casa senza neanche capirne il motivo: forse semplicemente perché il motivo non esiste. Gli stessi lavoratori si riservano, in mancanza di soluzioni, di informare i competenti organi giudiziari.