La Giunta regionale ha presentato una proposta di legge, contraddistinta con il n. 80, avente ad oggetto “Disciplina regionale delle attività artigianali”.

Nella relazione illustrativa della pdl si ricorda come l’attuale legge regionale regolante il settore dell’artigianato, la n. 32 del 2000, poi modificata con la legge regionale n. 19 del 2014, attua gli indirizzi legge n. 443 “Legge Quadro per l’Artigianato” e sulle successive modifiche introdotte dalla legge 7 aprile 1997, n. 133 (relativa alle forme giuridiche compatibili con l’impresa.

Si evidenzia quindi che a seguito della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione che ha riconosciuto anche alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativa primaria in materia di artigianato, si è reso necessario procedere all’aggiornamento della normativa regionale, anche in considerazione del tempo trascorso dall’emanazione della suddetta Legge Regionale n. 32/2000.

Il testo della pdl, pertanto, risulta essere in linea con l’azione di semplificazione amministrativa e si propone di razionalizzare i procedimenti, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione e impresa artigiana, riducendo in tal modo sia gli adempimenti amministrativi a carico della stessa che gli oneri finanziari.

La Pdl n. 80, dunque, intende sostituire integralmente la normativa regionale esistente. Nella relazione si sottolinea ancora come l’Esecutivo regionale, nella stesura del testo della proposta di legge, abbia proceduto predisponendo una prima versione, che poi ha sottoposto all’attenzione delle Associazioni di categoria e alle Organizzazioni sindacali.

In particolare al partenariato locale è stato espressamente richiesto di intervenire sul testo con opportune integrazioni o modifiche. I vari esponenti del partenariato hanno fatto pervenire delle specifiche comunicazioni, che poi sono state opportunamente valutate nella stesura del testo conclusivo approvato dalla Giunta e quindi sottoposto all’esame dell’Assemblea Legislativa regionale.

Nello specifico, la proposta riserva alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, previste dall’Articolo 30 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la concessione delle agevolazioni, il sostegno allo sviluppo ed all’internazionalizzazione, gli interventi per agevolare l’accesso al credito, la programmazione di corsi di formazione per gli imprenditori e la valorizzazione delle imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale.

Ai Comuni, oltre le funzioni di cui all’art. 32 della Legge Regionale n. 34/1999, sono conferite quelle amministrative riguardanti le verifiche relative all’iscrizione, modificazioni e cancellazione delle imprese artigiane; alla Camera di Commercio sono conferite le funzioni amministrative attinenti l’iscrizione, le modificazioni e la cancellazione delle imprese artigiane.

L’iniziativa legislativa passa ora all’esame della Commissione consiliare competente, per poi giungere all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

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