Sono disponibili, sul sito internet dell’Agenzia, le bozze delle dichiarazioni Redditi Enc (Enti non commerciali) e Sc (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

Il nome del modello è stato modificato da Unico in Redditi 2017, poiché da quest’anno la dichiarazione Iva non potrà più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Fanno ingresso nei nuovi modelli le novità riguardanti la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, nonché il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”).

School bonus ai nastri di partenza – Con i nuovi modelli diventa possibile utilizzare il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Al contribuente spetta un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018. L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

“Super ammortamento” e “iper ammortamento” – Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa sono state previste apposite “variazioni in diminuzione” per indicare la maggiorazione del 40 per cento (c.d. super ammortamento) e del 150 per cento (c.d. iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi.

Costi “black list” – Con l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sono stati eliminati i righi per l’indicazione di dette spese e componenti negativi nei quadri di
determinazione del reddito d’impresa.

Proroga della rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni – Trova spazio la proroga dei termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2017, di cui all’art. 2 del D.L. n.282 del 2002, con la previsione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura unica dell’8 per cento.

Proroga delle agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica – È stata recepita la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di
riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l’agevolazione viene invece prorogata fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una percentuale di detrazione maggiorata.

Proroga delle detrazioni per le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche – Spazio per le novità riguardanti le agevolazioni per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Oneri detraibili – Al fine di ridurre il numero dei dati richiesti ai contribuenti, sono stati semplificati i campi relativi al modello Cnm dedicati all’esposizione delle spese sostenute per risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche, che vengono esposti esclusivamente negli appositi prospetti del quadro CS.

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore – L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI.

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