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di Ylenia Scarabeo

Sono ormai tante le imprese destinatarie di fatture elettroniche, le quali hanno tre vie per la loro conservazione. La prima è indicata nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate 89757 del 30 aprile scorso.

L’impresa deve aderire all’accordo di servizio pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate e l’accesso è consentito al singolo contribuente oppure con un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (art. 3 Dpr n. 322/1998) oppure, ad esempio, a società di software o banca.

La seconda modalità di conservazione è indicata dalla circolare 13 del 2 luglio 2018, in base alla quale i soggetti passivi Iva, potranno conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal Dpcm 3 dicembre 2013 (pdf, jpg, txt).

La terza via riguarda le fatture elettroniche diverse da quelle ricevute dai soggetti obbligati dal 1° luglio (carburanti, subappaltatori). Ad eccezione dei soggetti obbligati dal 1° luglio, le imprese ed i professionisti non possono essere obbligati a ricevere fatture elettroniche in quanto la loro accettazione dev’essere manifesta.

In ogni caso questa norma non impedisce al cedente/prestatore di emettere le proprie fatture in formato elettronico attraverso il SdI. Il destinatario potrà conservare la fattura cartacea o portarla in conservazione sostitutiva secondo le regole previste dalla normativa vigente.

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