Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato tre nuove ordinanze aventi ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

ORDINANZA – Pesca e caccia

Articolo 1

1. Sono prorogate fino al 17 maggio 2020 le disposizioni contenute nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 21 del 15 aprile 2020 e quelle contenute nell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 22 del 17 aprile 2020.

Articolo 2

1. Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia (ivi compresa l’attività di addestramento dei cani) e il loro espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme
contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimentali che ne regolano la disciplina, alle seguenti condizioni:

a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 6,00 e le 20,00;

b) che siano effettuati da massimo due componenti per nucleo familiare;

c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;

d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante l’esercizio delle predette attività e l’attrezzattura all’uopo necessaria.

Articolo 3

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 17 maggio 2020 e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
giorni centoventi.

ORDINANZA – Trasporto pubblico locale

Art. 1

1. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’adeguamento con proprio atto del programma di esercizio del trasporto pubblico locale (ferroviario, marittimo e terreste) in vigore per effetto dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 4 del 14 marzo 2020, secondo le seguenti direttive:

a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti tre fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00, salvo modifiche demandate al direttore del Dipartimento IV nella modulazione delle tre fasce e motivate da rilevanti esigenze organizzative;

b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;

c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione;

d) utilizzo di un numero sufficiente di mezzi di trasporto idoneo a garantire il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di
settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9 del medesimo DPCM.

2. Per consentire la rimodulazione del programma di cui al comma 1 è fatto obbligo a ciascuna azienda di trasporto pubblico locale di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio
Trasporti e Mobilità i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.

3. Per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 il programma di esercizio di cui al comma 1 dovrà essere periodicamente rimodulato dal Direttore del Dipartimento IV per effetto dei futuri provvedimenti statali e regionali incidenti sulle effettive esigenze dell’utenza.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ai Prefetti di Campobasso e di Isernia.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 o, comunque, fino a quando permarranno in capo al Presidente della Giunta Regionale del Molise, anche per effetto di nuovi provvedimenti, le funzioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera ff), del DPCM del 26 aprile 2020.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

ORDINANZA – Assistenza sanitaria

Articolo 1

1. Sono sospese nell’intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private ad eccezione di:

a) ricoveri in regime di urgenza;

b) ricoveri elettivi oncologici;

c) ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNLG 209-2021 di cui all’intesa Stato regioni 21.02.2019);

d) ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e post-acuta;

e) le seguenti attività ambulatoriali:

1) richieste di esami o visite in classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi);

2) prestazioni onco-ematologiche;

3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese
quelle in ADI;

4) dialitiche;

5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori;

6) terapia del dolore;

7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A;

8) prestazioni dei servizi area salute mentale nell’età adulta e dell’età evolutiva, e quelle dei
SERD;

9) prelievi ambulatoriali con carattere d’urgenza e le prestazioni TAO;

10) le vaccinazioni secondo calendario nazionale vigente;

11) le attività connesse con la donazione di sangue.

Articolo 2

1. Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocumento per il paziente.

Articolo 3

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 4 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 17 maggio 2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le modalità di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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