L’aggravarsi dell’emergenza e del rischio contagio da Covid-19, ha costretto il governatore Toma ad emanare due ordinanze restrittive che riguardano i Comuni di Montenero di Bisaccia e Riccia.

ORDINANZA Montenero di Bisaccia

Art. 1

1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, in aggiunta alle misure adottare con ordinanze del Presidente della Regione Molise n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020, confermate con il presente atto e da intendersi qui formalmente ed integralmente richiamate, a decorrere dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al Comune di Montenero di Bisaccia, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Montenero di Bisaccia, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

ORDINANZA Riccia

Art. 1

1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di
diffusione del virus già vigenti, in aggiunta alle misure adottare con ordinanze del Presidente della Regione Molise n. 1 del 24 febbraio 2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 6 del 14 marzo 2020 e n. 7 del 15 marzo 2020, confermate con il presente atto e da intendersi qui formalmente ed integralmente richiamate, a decorrere dal giorno 18 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al Comune di Riccia, sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Art. 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

2. La presente ordinanza è altresì comunicata al Sindaco del Comune di Riccia, al Prefetto di Campobasso e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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