Alcuni giorni fa è entrato in vigore il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206/2017 che fissa le modalità per lo svolgimento delle visite di controllo per i lavoratori pubblici in malattia a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° settembre scorso, del Polo unico per le visite fiscali” che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva degli accertamenti.

Il Decreto conferma che le visite mediche di controllo possono essere effettuate durante le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche nei giorni non lavorativi e festivi, sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni fin dal primo giorno di assenza per malattia, sia su iniziativa dell’Istituto. Purtroppo non viene data attuazione alla prospettata armonizzazione tra i due settori: per i dipendenti pubblici le ore di reperibilità restano sette, mentre per i privati quattro (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

E’ un errore: i lavoratori, qualsiasi sia il loro settore di attività ed il contratto applicato, vanno trattati tutti alla stessa maniera, tanto più davanti ad eventi, quali la malattia, che colpiscono e coinvolgono ognuno in modo indifferenziato. E’ come se ci fosse uno speciale accanimento nei confronti dei dipendenti del settore pubblico: attribuzione a loro di responsabilità per il cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni o per l’inadeguatezza dei servizi offerti alla cittadinanza, rinnovi contrattuali sospesi per legge per anni ed anni, contrattazione nei luoghi di lavoro sempre più difficile, ed ora clausole vessatorie quando cadono in malattia. Poi ci si lamenta se fra i lavoratori pubblici serpeggia malcontento e insoddisfazione (ed anche questo influisce sulla qualità del lavoro e sul servizio reso).

La novità del decreto entrato in vigore consiste nello svolgimento delle visite che possono essere disposte “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”. Cosa significa? Che i controlli potrebbero essere effettuati più volte durante la malattia e anche nell’arco della stessa giornata? Queste modalità dovranno essere chiarite dall’INPS e non possiamo che restare in attesa delle indicazioni operative per il necessario approfondimento.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il dipendente deve comunicare preventivamente all’amministrazione, che a sua volta lo renderà noto all’INPS, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. Qualora il lavoratore non venga reperito nel suo domicilio, il medico di controllo deve lasciare l’invito a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’INPS. Sempre l’Ufficio medico legale dovrà emettere il giudizio definitivo nel caso il dipendente si opponga, al momento stesso della visita, al giudizio espresso dal medico di controllo.

Nel caso di rientro anticipato al lavoro, per intervenuta guarigione rispetto alla prognosi iniziale, il lavoratore deve richiedere un certificato sostitutivo al medico che ha redatto il certificato di malattia ancora in corso o ad altro medico in caso di assenza o impedimento del primo. Come UIL, con i nostri delegati nei luoghi di lavoro e con i tecnici del Patronato, vigileremo come tutta questa operazione si realizzerà. Sarebbe davvero assurdo che, oltre alla discriminazione nei loro diritti, per i dipendenti pubblici ci fossero procedure faticose e penalizzanti o comportamenti vessatori da parte degli Enti pubblici datori di lavoro.

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