La Polizia di Stato di Campobasso sia nella notte del 1° novembre 2018 che in quella del 3 novembre 2018, ha effettuato un controllo in un esercizio pubblico di vicinato sito in questo capoluogo, che effettua vendita di alimenti e bevande (a base di cannabis light) con distributori automatici.

Nei mesi scorsi, il Comune di Campobasso ha adottato l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 02.08.2018 con la quale ha vietato l’apertura di esercizi di tale genere a meno di 500 metri da aree sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, strutture a carattere culturale o sportivo, strutture sanitarie ed ospedaliere, stazioni ferroviarie o terminal bus e che, pur non completando l’iter amministrativo, ha “annullato” la Segnalazione Certificata di Inizio Attività dell’Esercizio in parola, per mancata regolarizzazione della posizione nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

La Squadra Mobile pertanto ha effettuato un primo accesso ispettivo il 1° novembre 2018 dopo le ore 05.00 ed un secondo accesso ispettivo il 3 novembre 2018 dopo le ore 00.00, riscontrando che il distributore di alimenti e bevande erogava birra alcolica in orario non consentito (dalle 00.00 alle 06.00) e che non erano inseriti i prescritti limitatori di vendita che impedissero l’acquisto di prodotti a base di cannabis e bevande alcoliche a minori di anni 18.

Al titolare dell’attività venivano contestate due diverse sanzioni da euro 6.666,67 cadauna (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica – sanzione da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00) per aver venduto attraverso distributori automatici bevande alcoliche in orario non consentito e con apparecchiature senza limitazioni di vendita per i minori (art. 6 comma 2 bis D.L. 117/2007).

Inoltre venivano irrogate altre due sanzioni da euro 5.164,00 cadauna (pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica – sanzione da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00) per aver venduto in esercizio di vicinato alimenti e bevande a mezzo distributori automatici, nonostante la SCIA fosse inefficace per i rilievi avanzati dall’Autorità Competente (Comune), in violazione dell’art. 65 comma 1 D. L.vo 59/2010.

Articolo precedenteSpariti i fondi per la riapertura del viadotto Sente? Botta e risposta tra Cavaliere e Federico
Articolo successivoIsernia celebra il giorno dell’Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate